Aumento del 10% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle cooperative


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La Manovra Bis ha previsto un aumento di un 10% del peso degli utili nella formazione della base imponibile delle cooperative. In questo modo per le cooperative a mutualità prevalente la quota di tassazione passa dal 30% al 40% mentre per quelle di consumo dal 55% al 65%. Viene prevista inoltre la ripresa a tassazione della quota del 10% concernente l’accantonamento degli utili alla riserva minima obbligatoria.
Tassazione cooperative – Nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente è prevista l’applicazione di un regime di parziale tassazione degli utili prodotti. In particolare, alla formazione del reddito imponibile, come disposto dal comma 460 della Finanziaria 2005 concorre il 30% degli utili netti annuali (20% per le coop agricole e della piccola pesca). Di fatto, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.7.2005, n. 34/E, è sempre necessario “garantire” la tassazione di una quota degli utili netti pari al 30%. Così, “dopo aver assicurato a tassazione la predetta quota minima di utile, le cooperative interessate - per le restanti quote - possono beneficiare delle disposizioni fiscali che prevedono esclusioni o deducibilità dal reddito imponibile”. Il comma 28 dell'art. 82 della L. 11/2008 conv. con modif. in L. 133/2008 prevede inoltre per tutte le cooperative di consumo a mutualità prevalente e loro consorzi, un aumento degli utili sottoposti a tassazione (Ires) dal 30 al 55 per cento.
Aumento reddito minimo previsto dalla manovra bis – Con la manovra è stato previsto l’aumento del 10% della base imponibile degli utili assoggettati a tassazione per le società cooperative. In questo modo il reddito minimo imponibile le cooperative a mutualità prevalente passa dal 30% al 40% mentre per le cooperative di consumo passa dal 55% al 65%.
Riserva legale – Ai sensi dell'articolo 2545-quater del Codice civile, le società cooperative, in linea generale, devono destinare a riserva legale almeno il 30 per cento dell'utile netto annuale. In base al dereto legge 63/2002 tale accantonamento non rilevava ai fini Ires. La manovra bis interviene anche sul comma 1, dell'art. 6, del dl n. 63/2002, come si evince più chiaramente dalla relazione tecnica tende a: “ridurre del 10 per cento l'attuale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell'ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse da quelle a mutualità prevalente che diventerà quindi un'esclusione al 90 per cento”. Pertanto, essendo la riserva pari al 30%, la parte assoggettata ad Ires è pari al 3%. L'aumento della base imponibile pari al 3% dell'utile di bilancio coinvolge tutte le cooperative, ivi comprese quelle agricole e le sociali di cui alla legge n. 381/1991.
Tassazione complessiva – Di fatto la tassazione futura di una cooperativa a mutualità prevalente sarà determinata applicando l’aliquota Ires (27,5%) sul 40% (65% per le cooperative di consumo) degli utili realizzati ma facendo partecipare alla formazione del reddito imponibile anche il 10% dell’accantonamento alla riserva legale (quota minima del 30%). In questo modo l’incremento è pari al 10 + 3% degli utili.
FONTE: FISCAL FOCUS
 

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